Direttiva RED III recepita in Italia: cosa cambia
Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, l’Italia recepisce la Direttiva RED III sulle energie rinnovabili, introducendo importanti novità sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici. Il provvedimento modifica in modo significativo il D.Lgs. 199/2021, ridefinendo obiettivi energetici, modalità di integrazione delle rinnovabili e requisiti tecnici per nuove costruzioni, ristrutturazioni e impianti termici. L’obiettivo è accelerare la transizione energetica nel settore edilizio, contribuendo alla riduzione delle emissioni e all’incremento dell’autonomia energetica nazionale. L’inosservanza degli obblighi può comportare il diniego del titolo edilizio, con impatti diretti su tempi e fattibilità dei progetti.
Obbligo di rinnovabili anche per ristrutturazioni e impianti
Una delle principali novità riguarda l’estensione degli obblighi anche alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e al rinnovamento degli impianti termici. Le nuove disposizioni puntano a incrementare la quota di energia pulita utilizzata anche negli edifici esistenti, favorendo interventi di efficientamento energetico sempre più diffusi. Nei casi di impossibilità tecnica o economica, il tecnico deve motivare la non fattibilità nella relazione tecnica ex Legge 10, documento fondamentale per verifiche, controlli e conformità normativa.
Percentuali obbligatorie di rinnovabili negli edifici
- Nuove costruzioni e ampliamenti rilevanti: 60% rinnovabili (65% edifici pubblici)
- Ristrutturazioni importanti di primo livello: 40% (45% edifici pubblici)
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: 15% (20% edifici pubblici)
- Rinnovo impianti termici: 15% (20% edifici pubblici)
- Applicazione delle nuove percentuali ai titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026, cioè dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto
Impianti, caratteristiche tecniche e integrazione architettonica
Restano confermate le regole tecniche sulla potenza minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, calcolata in funzione dell’impronta a terra dell’edificio. Gli impianti possono essere installati sull’edificio o nelle relative pertinenze, ma non contribuiscono al raggiungimento delle quote quelli fotovoltaici installati a terra. Inoltre, pannelli solari e fotovoltaici devono rispettare criteri di integrazione architettonica, soprattutto su coperture inclinate, edifici storici o contesti urbanisticamente sensibili, al fine di conciliare efficienza energetica e tutela del paesaggio.
Deroghe, esoneri e casi particolari
Sono previsti specifici casi di esonero dagli obblighi, come edifici serviti da reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, costruzioni temporanee destinate a essere rimosse entro 24 mesi o immobili pubblici con particolari destinazioni d’uso. Anche i beni paesaggistici e culturali rientrano nell’ambito di applicazione delle norme, ma con possibilità di deroga quando l’installazione delle rinnovabili risulti incompatibile con il valore storico o architettonico. In queste situazioni il progettista deve documentare l’impossibilità tecnica o economica nella relazione tecnica.
Il ruolo dei professionisti tecnici e dei controlli
Il recepimento della RED III rafforza il ruolo di progettisti, tecnici energetici, architetti e ingegneri, chiamati a verificare il rispetto delle nuove percentuali e a redigere la documentazione tecnica richiesta. Le relazioni possono essere sottoposte a controlli da parte dei Comuni, Regioni e GSE, contribuendo al monitoraggio degli obiettivi nazionali sulle rinnovabili. Una progettazione accurata e aggiornata diventa quindi fondamentale per evitare ritardi autorizzativi, contenziosi o blocchi dei titoli edilizi, oltre a garantire edifici più efficienti e sostenibili.
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